DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n.97
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università.
(GU n. 88 del 15-4-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di
graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo
approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della
Repubblica (atto Senato n. 2529/A);
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30
dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a
quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da
assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico
2004-2005;
Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la
rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei
titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico
2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni;
Considerato che le predette graduatorie permanenti, da
rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei
titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le
assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non
oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi
ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie
preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri
previgenti definiti
con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole
di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito
nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla
collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;
Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di
approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono
di assicurare con certezza l'operatività delle nuove norme in
tempi tali da consentire all'amministrazione di provvedere alla
rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31
maggio 2004;
Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame
in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2
marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere
entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per
l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie
rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di
valutazione allegata al predetto disegno di legge;
Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto
dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del
personale docente e non docente, nonchè di ridurre di un terzo le
spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario
nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;
Considerato altresi' che i laureati in medicina e chirurgia
nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero
l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19
ottobre 2001, n.445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale
previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad
effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova
pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra
illustrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico
2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato:
«testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla
Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo
all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti
dalla predetta Tabella.
2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei
titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso
solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e
le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria
base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza
biennale.
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31
maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno
scolastico 2005-2006.
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e
comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica
e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie
strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia
di
belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30
gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel
supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e
che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360
giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a),
privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il
sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità
afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del
citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30
gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso
comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede
con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano
privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano
privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di
concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i
conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri
relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla
base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo
quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il
conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a
seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il
conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti
minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo
corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in
relazione al numero degli iscritti.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano
privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in
soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica
coordinati con le relative classi di strumento presso i
conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo,
il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il
possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al
comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le
classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno
scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per
esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il
relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita
legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati
con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai
conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e
dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e
del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.
Art. 3.
Altre disposizioni urgenti
1. Con specifico accordo integrativo
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola
il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella
scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima
disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e
indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per
esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo
indeterminato.
Art. 4.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di
Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per
l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia,
conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti
attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno
accademico 2002-2003.
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate
con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli
interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i
proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi
posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il
bilancio delle università.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal
citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca n. 445 del 2001.
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma organica
del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle
università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della
riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto
dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il
personale docente e ricercatore delle università previsti
dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese
per il personale universitario, docente e non docente che presta
attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 9.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di valutazione dei titoli per
la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di
un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il
conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o
per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque
posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede
l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il
diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale,
conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso,
ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A,
nonchè per la laurea in scienze della formazione primaria valida
per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle
graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino
a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono
attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con
cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato
superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 .... punti 4
per il punteggio da 60 a 65 .... punti 5
per il punteggio da 66 a 70 .... punti 6
per il punteggio da 71 a 75 .... punti 7
per il punteggio da 76 a 80 .... punti 8
per il punteggio da 81 a 85 .... punti 9
per il punteggio da 86 a 90 .... punti 10
per il punteggio da 91 a 95 .... punti 11
per il punteggio da 96 a 100 .... punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di
abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di
idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e
materna si valuta il punteggio complessivo relativo
all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo
anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se piu'
favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame,
espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si
valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e
della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su
centodieci, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio spettante per
le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio
complessivo è sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni
riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del
15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25
del 28 marzo 2000 e n.1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio
2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in
centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi
dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti
8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di
un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al
punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il
biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio
specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione; nell'ipotesi di piu' abilitazioni conseguite a
seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio
spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per
le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.
Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di
didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto
A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata
legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle
due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a
scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti
punti 6.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di
cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato
attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in
aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne
o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica
statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso
l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni
portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale
educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno
scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di
istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero
nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne
autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno
16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti
punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il
possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente
all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto
per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o
in piu' classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato;
c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con
il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato
in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a
scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante
il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario;
e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è
equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano
titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è
valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti
curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole
paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di
cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole
minori è valutato in misura doppia;
i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati
per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno
sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola
graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purchè prestato
dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso
alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima
graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con
iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti
anni scolastici.
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non puo' essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a
quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto
previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta
in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi
della lettera A), sono attribuiti punti 1.
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o
classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per
una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare
e per gli istituti educativi non sono valutabili per le
graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità
conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate
ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del
2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive
comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta
al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono
attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al
conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola elementare, per le lauree in
lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea
in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola
elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, per la laurea in
scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti
punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione
primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla
valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto
A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario
o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale,
con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce
la graduatoria, sono attribuiti punti 3. |